EBREI
IN CONVENTO
Roma 1943-1944
L’INTERVENTO
DEL VATICANO
Grazie
ad un accordo tra Santa Sede e Wehrmacht, vennero prodotti
dei cartelli bilingui, rilasciati dal Comando Tedesco o dall’ambasciata
di Germania presso il Vaticano, che furono apposti anche su
molti Istituti religiosi identificandoli come “Proprietà dello
Stato della Città del Vaticano”, “Protezione diplomatica dello
Stato della Città del Vaticano”, o “alle dipendenze della
Santa Sede”. Il generale Stahel vi proibiva qualsiasi perquisizione
o requisizione.
Mons. Aloys Hudal, prelato di origine austriaca, rettore del
collegio teutonico di S. Maria dell’Anima a Roma, dichiarava
di aver ricevuto più di 550 dichiarazioni firmate dal colonnello
barone von Veltheim (protestante), munite di timbri, che furono
distribuiti a conventi e istituti della capitale e oltre.
Tali cartelli valsero a evitare molte perquisizioni pericolose
(Actes et documents du S. Siège IX, doc. nr. 382, p. 518).
Inoltre
anche particolari Dicasteri ed Uffici della Santa Sede furono
autorizzati a rilasciare degli attestati che documentavano
privilegi e diritti di Istituti religiosi, sottoponendoli
alle dirette dipendenze vaticane.
Anche questo provvedimento fu concertato in collaborazione col
Comando tedesco, come dimostra il documento del 25 settembre
1943 rilasciato dal Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano a favore dell’Istituto dei Servi di Maria,
che è tradotto in tedesco e controfirmato dall’autorità
militare.
Simile dichiarazione è conservata anche presso le Orsoline
dell’Unione Romana, in Via Nomentana 236.
Una
nota della Segreteria di Stato del 23 ottobre ‘43 prendeva
atto che occorreva maggiore cautela sull’esposizione
dei cartelli. P. Aquilino Reichart, OFM Conv, della S. Penitenzieria
per la lingua tedesca, infatti, aveva avvertito i superiori
che le SS non avrebbero rispettato le disposizioni del compiacente
generale Stahel. Occorreva lasciarsi guidare dalla prudenza
per non compromettere la Chiesa e gli stessi rifugiati con
una “mal intesa carità”. (Cf Actes et documents
du S. Siège IX, doc. nr. 382, p. 518).
Prevedendo la proclamazione di un più restrittivo stato
di emergenza, il 25 ottobre 1943 la Segreteria di Stato vaticana
dispone che tutti gli attestati precedentemente rilasciati
vengano rimossi: dovranno essere “ufficialmente”
e pubblicamente salvaguardati solo gli immobili extraterritoriali.
In effetti lo Stahel fu sostituito all’inizio del novembre
1943, perché considerato troppo favorevole alla S.
Sede e all’Italia.
Contemporaneamente
un corsivo in prima pagina su L’Osservatore Romano del
25-26 ottobre 1943 informava sull’impegno caritativo
indiscriminato di Pio XII e così incoraggiava indirettamente
a imitarlo.
Articolo in versione
testo
Molti testimoni, religiosi, religiose e
talvolta ebrei, ricordano il passaparola dell’ordine
e dell’incoraggiamento da parte della Santa Sede ad
aprire le porte a chiunque fosse ricercato. L’ “ora
della carità”, fu denominata.
Una prova indiscutibile viene dai monasteri di clausura,
che non avrebbero potuto ospitare persone esterne, e tanto
meno uomini, senza un permesso vescovile o papale.
La richiesta di un ebreo di essere ospitato presso le Oblate
Agostiniane di Maria dei Sette Dolori, con la moglie, la
domestica e una nipote, rivolta alla Segreteria di Stato
perché le religiose non erano disposte a nascondere
il marito, ebbe da mons. Montini l’appoggio presso
il vicegerente, mons. L. Traglia. Era il 1 ottobre 1943,
prima della retata fulminea del 16 ottobre. La linea vaticana
e della diocesi di Roma era dunque chiara e concordata (cf
Actes et documents du S. Siège IX, doc.
nr. 356, p. 496).
Nell’archivio
generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma, si conserva
una lettera originale precedente all’entrata in guerra
da parte dell’Italia:
S.
Congregatio de Seminariis et studiorum Universitatibus
Prot. N. 2793/39
Roma,
16 ottobre 1939
Alle Reverende Superiore generali degli Ordini e Congregazioni
Religiose insegnanti d’Italia
Si
porta a conoscenza della S. V. quanto è contenuto
nei fogli allegati.
(Con allegati)
All.
1
Il R.D.L. del 15 novembre 1938-XVII n. 1779 convertito in
legge il 5 gennaio 1939 n. 98, all’art. 3° sancisce:
“Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti
alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l’iscrizione
degli alunni di razza ebraica che professino la religione
cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle
Autorità Ecclesiastiche”.
Poiché oggi non poche famiglie di stirpe ebraica
si trovano in condizioni di non poter sostenere le spese
delle scuole tenute da Enti Ecclesiastici, i Superiori degli
Ordini e Congregazioni Religiose Insegnanti, vorranno interessarsi
presso le Direzioni degli Istituti da loro dipendenti, perché
vengano stabilite agevolazioni a favore degli alunni cattolici,
di cui sopra, quando risulti la loro povertà.
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