Associazione
culturale
COORDINAMENTO STORICI RELIGIOSI
Art. 1 - Denominazione e sede
Si
costituisce l'associazione culturale privata,
senza scopo di lucro, denominata Coordinamento
Storici Religiosi (di seguito: CSR) con sede in
Roma, presso il segretario pro-tempore.
Art. 2 - Finalità
Il
CSR intende promuovere:
a) la ricerca scientifica nel campo della storia
degli Istituti di vita consacrata e Società
di vita apostolica (di seguito: Istituzioni);
b) la cultura storica all'interno e all'esterno
delle Istituzioni;
c) l'elaborazione di prospettive storiografiche
consone all'esperienza della Vita religiosa;
d) la qualità della formazione storica
dei membri delle Istituzioni.
Art. 3 - Attività
Per conseguire le proprie finalità, il
CSR progetta e realizza attività culturali,
sia di carattere scientifico che divulgativo.
In particolare:
a) promuove incontri ed iniziative per l'aggiornamento
professionale dei soci (giornate di studio, seminari,
congressi, ecc.);
b) favorisce la collaborazione fra i soci in ordine
al metodo e al merito delle rispettive ricerche;
c) cura rapporti di collaborazione con enti e
associazioni similari operanti in ambito ecclesiale
e civile;
d) stimola la diffusione della ricerca storica
e del patrimonio culturale delle singole Istituzioni;
e) offre consulenza di metodologia storica nel
proprio ambito;
f) promuove l'adesione di nuovi soci con iniziative
adeguate a qualificare la preparazione degli interessati
e delle interessate;
g) diffonde esiti e comunica prospettive delle
proprie attività;
h) sostiene altre iniziative ritenute idonee al
raggiungimento delle proprie finalità.
Art. 4 - Membri
Sono soci del CSR:
a) i membri di Istituti e Centri culturali costituiti
all'interno delle Istituzioni;
b) le persone incaricate di attività attinenti
alla dimensione storica della propria Istituzione;
c) gli studiosi e le studiose che svolgano o intendano
svolgere attività di ricerca sulla Vita
religiosa.
I soci di cui al punto a) entrano a far parte
del CSR su indicazione del responsabile dell'Istituto
o Centro di appartenenza; i soci di cui al punto
b) su indicazione del Superiore religioso responsabile
e successiva approvazione del Consiglio di Presidenza
(di seguito: Consiglio); i soci di cui al punto
c) su richiesta personale e successiva approvazione
del Consiglio.
I soci si impegnano a partecipare attivamente
alla vita del CSR versando la quota annuale di
iscrizione e collaborando secondo le proprie possibilità.
Art.
5
- Organizzazione
Il
CSR è costituito dall'Assemblea dei soci
e dal Consiglio, eletto dall'Assemblea e composto
da sette membri. L'Assemblea delibera in prima
convocazione a maggioranza dei soci e in seconda
convocazione a maggioranza dei presenti e si riunisce
in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria
quando il Consiglio lo ritenga opportuno. La convocazione
può essere fatta anche per via telematica.
L'elezione del Consiglio avviene in un'assemblea
appositamente convocata. Presente, personalmente
o per delega, la maggioranza assoluta dei soci,
risultano eletti al Consiglio coloro che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti. A parità
di voti, risulta eletto il socio più anziano
per età. Ogni socio può rappresentare
per delega fino a tre altri soci.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed elegge
al suo interno il presidente, il vicepresidente,
il segretario e l'economo-cassiere.
Recepite e valutate le istanze dei soci, il Consiglio
studierà e proporrà le iniziative
concrete per attuare le finalità del CSR.
Le informazioni verranno diffuse con gli strumenti
che il Consiglio valuterà più efficaci.
Il Consiglio è tenuto a redigere annualmente
una relazione delle attività svolte e del
bilancio economico.
Art. 6 - Approvazione
Il
presente Statuto è approvato ad experimentum
per tre anni.
Roma, 24 gennaio 2002.
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